L’ultimo provvedimento antiriciclaggio di Banca d’Italia sulla movimentazione di contante: quali sono i presidi per un corretto adeguamento? – Abbiamo già presentato nell’articolo relativo alle Comunicazioni Oggettive il panorama di riferimento normativo. In questo articolo andremo a riassumere i punti salienti dell’ultimo provvedimento antiriciclaggio, ossia il provvedimento del 28 Marzo 2019 con il quale l’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF, unità di intelligence finanziaria presso la Banca d’Italia) ha regolamentato in maniera approfondita gli obblighi in materia di comunicazioni oggettive nell’ambito di possibili situazioni di riciclaggio riconducibili ad operazioni in contanti.

Inoltre, illustreremo quali strumenti utilizzare per adeguarsi correttamente all’ultimo provvedimento antiriciclaggio e alla normativa arricchita dal provvedimento di Banca d’Italia.

Nell’ambito dell’articolo, tratteremo i seguenti punti:

  • Antiriciclaggio
    • Cos’è e come funziona
    • L’evoluzione della normativa antiriciclaggio
  • Ultimo Provvedimento Antiriciclaggio del 28 marzo 2019 della Banca d’Italia
    • La normativa
    • L’obiettivo
    • I soggetti esposti
    • Le Comunicazioni Oggettive
      • La metodologia
      • Contenuto e modalità di inoltro della comunicazione
      • I risultati
    • Articolo 4: Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette
  • Le attività di vigilanza e ispezione di Banca d’Italia
    • I poteri di vigilanza della Banca d’Italia
    • I livelli di controllo
    • L’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di Segnalazione di Operazioni Sospette da parte delle banche
    • I provvedimenti sanzionatori
  • Quali strumenti utilizzare per essere compliant ad un’ispezione di Banca d’Italia
    • SH_CO
      • Funzionalità
      • Modalità di utilizzo
      • Vantaggi e benefici per i soggetti esposti
    • SH_Detection
      • Funzionalità
      • Modalità di utilizzo
      • Vantaggi e benefici per i soggetti esposti

ultimo provvedimento antiriciclaggio

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Antiriciclaggio

Cos’è e come funziona

Prima di analizzare nel dettaglio i provvedimenti normativi, è necessario chiarire il significato di tutto ciò che ricade nella fattispecie dell’Antiriciclaggio. Con tale nozione si intende l’azione volta alla prevenzione e contrasto all’attività di riciclaggio intesa come l’illecita operazione di investimento di capitali, ottenuti dalla commissione di reati, in attività lecite; così facendo, i beni frutto di reato sono “ripuliti” e reintrodotti nei circuiti economici e finanziari legali.

In Italia la normativa antiriciclaggio, oggetto di numerose modifiche negli anni, si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato nel 2017 dal decreto n. 90, che recepiva la direttiva europea n. 2015/849.; Con tale decreto si modifica la normativa nazionale per una miglior tutela della stabilità ed integrità dell’intero sistema economico e finanziario.

L’evoluzione della normativa antiriciclaggio

La normativa negli anni è stata oggetto di numerosi aggiornamenti; seguendo un criterio cronologico, sono infatti cinque i momenti principali che sanciscono l’evolversi di tale normativa:

  • Nel 1991 si colloca la Direttiva n.91/308/CE nota come la prima direttiva antiriciclaggio inerente agli obblighi di prevenzione solo in capo ad enti creditizi e finanziari
  • Nel 2001, troviamo la Direttiva n. 2001/97/CE, c.d. seconda direttiva antiriciclaggio che estende il campo di applicazione della Direttiva n.91/308 anche a soggetti “non finanziari”
  • Nel 2005 viene emanata la Direttiva n.2005/60/CE nota come la terza direttiva antiriciclaggio che innova la disciplina in questione
  • Nel 2015 troviamo la Direttiva n. 2015/ 849/CE, nota come la quarta direttiva che introduce nuove disposizioni per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
  • Nel 2018 invece viene emanata la Direttiva n. 2018/ 843/CE, ossia la quinta direttiva che amplia i soggetti esposti agli obblighi di riciclaggio

Per quanto riguarda la normativa italiana, troviamo il già citato D.lgs. n.231 del 2007 che regolamenta la completa attuazione dell’impianto regolatore in materia di prevenzione di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tale decreto si fonda anche sulla collaborazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti, con l’obbligo di definire sistemi e procedure per le segnalazioni di operazioni sospette. Inoltre, il decreto n. 231 è stato novellato a seguito del recepimento della IV Direttiva, con il D.lgs n. 90/2017, che ha aggiornato la normativa nazionale, andando a migliorare il sistema e ad aggiornarlo alle novità del mercato.

Ultimo Provvedimento Antiriciclaggio del 28 marzo 2019 della Banca d’Italia

La normativa

In attuazione dell’art. 47 D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. n 90/2017, l’UIF ha pubblicato, in data 28 marzo 2019, il Provvedimento recante “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, stabilendo nuove disposizioni in termini di comunicazione con il primario scopo di arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e di individuare operazioni in base a criteri oggettivi (da cui il nome), riguardanti operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In pratica il Provvedimento prevede l’invio in via telematica (entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento) dei dati del cliente (e di tutti i soggetti coinvolti) per tutte le operazioni (attive/versamenti – passive/prelevamenti) il cui totale, nel mese di riferimento sia pari o superiore a 10.000 euro, anche se realizzate con molteplici singole operazioni pari o superiori a 1.000 euro. Dato che l’Italia si colloca tra i principali paesi con un elevato ricorso al contante sia in termini di numero di operazioni che di valore, risulta ancora più incisiva questa nuova previsione. Il contante, infatti, permette alla non tracciabilità delle operazioni di essere facilmente utilizzata ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo

In definitiva, fermo restando la normativa antiriciclaggio che vieta il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 3.000 euro (D.lgs. n.90/2017) tra soggetti diversi (a meno che non venga utilizzato uno strumento di pagamento tracciabile), l’UIF si pone come obiettivo quello di creare una banca dati dei soggetti che effettuano trasferimenti in contanti per importi superiori ai 10.000 euro mensili (considerando anche singole operazioni da 1.000 euro) così da poter effettuare una “scrematura” dei soggetti che agiscono in maniera legittima ed evidenziare invece quei soggetti che operano in maniera illecita.

I soggetti esposti

Il provvedimento successivo delinea in modo accurato i destinatari di tali obblighi di comunicazione:

  • Banche e Poste Italiane S.p.A.
  • Istituti di moneta elettronica (IMEL);
  • Istituti di pagamento (IP);
  • Succursali insediate in Italia degli intermediari indicati nei punti precedenti, che hanno sede legale e amministrazione centrale in un altro paese facente parte della Comunità Europea o in un paese terzo
  • Banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, con l’obbligo di nominare e comunicare un punto di contatto centrale in Italia

Le Comunicazioni Oggettive

L’UIF con il provvedimento del 28 marzo 2019, disciplina la nuova tipologia di rilevazione (c.d. “Comunicazioni Oggettive“), prevedendo quindi che tali comunicazioni vengano inviate con cadenza mensile e riguardino le operazioni in contante pari o superiori alla soglia indicata.

Inoltre, le Comunicazioni Oggettive hanno l’obbligo di considerare anche la somma di tutte le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o esecutore (le operazioni effettuate dall’esecutore sono da ricondurre anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato).

La metodologia

Il provvedimento disciplina anche la metodologia per il tracciamento della movimentazione, affermando che non debba essere effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario realizzate dallo stesso cliente e/o esecutore. I destinatari sono portati ad effettuare una comunicazione negativa anche in caso di nessuna operazione nel mese di riferimento (o inviando un’attestazione a conferma dell’assenza di operazioni in contanti nel mese considerato)

Contenuto e modalità di inoltro della comunicazione

L’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia disciplina in maniera dettagliata il contenuto delle comunicazioni oggettive e le modalità di invio. Infatti, tutti i soggetti esposti devono dare informazioni con cadenza mensile indicando:

  • i dati identificativi della comunicazione
  • gli elementi informativi, in forma strutturata, relativi alle movimentazioni, soggetti coinvolti, importo, data e causale dell’operazione nonché la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta;

Inoltre, riguardo alle modalità:

  • le comunicazioni oggettive avvengono in via telematica in formato XML, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line.
  • Le modalità per l’adesione al sistema di comunicazioni on line e per l’inoltro delle comunicazioni, sono indicati nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’UIF, così come per le informazioni inerenti alle comunicazioni negative.

I risultati

Le prime evidenze, rielaborate dallo scorso settembre, quando ha preso avvio la procedura di trasmissione delle Comunicazioni Oggettive, fino ai primi febbraio 2020 hanno registrato

“576 segnalanti che hanno aderito al sistema di trasmissioni delle Comunicazioni oggettive, di questi 139 hanno inviato una richiesta di esonero per assenza di movimentazioni in contante (o di importo inferiore alla soglia minima).”

I rimanenti sono distribuiti tra Banche e Poste per il 94,5%, Istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari per il 4,8% e IMEL per lo 0,7%.

Dando un occhio invece alle movimentazioni nel loro complesso,

secondo la UIF le comunicazioni oggettive dei primi 8 mesi (periodo aprile-novembre 2019) riguardano circa 33,5 milioni di operazioni (in media 4,2 milioni al mese), suddivise in 2,6 milioni di prelievi e circa 30,9 milioni di versamenti, coinvolgendo un bacino d’utenti di circa 3 milioni.”

 

È stata poi svolta un’analisi sulla distribuzione territoriale del valore delle operazioni in contanti: per tener conto della diversa dimensione economica dei territori, è stato confrontato il PIL regionale del 2017 con gli importi movimentati in contante regione per regione, ed è emersa una maggiore intensità in Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

“L’importo complessivo delle Comunicazioni Oggettive ricevute dalla UIF sfiora i 178 miliardi di euro (10 i prelievi e 168 i versamenti). Il valore mediano si attesta sui 2.000 euro per i prelievi e 3.180 euro per i versamenti.”

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Articolo 4: Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette

Nel provvedimento del 28 marzo 2019, assume particolarmente importanza l’Articolo 4 che va a completamento della normativa. Infatti, sempre nell’ottica di arricchire il patrimonio informativo della UIF viene stabilito che:

  1. Le operazioni oggetto di comunicazione fanno parte del patrimonio informativo alla base delle valutazioni di tutte le movimentazioni sospette anche con l’ausilio di procedure automatizzate
  2. Il provvedimento elenca due casi in cui le Comunicazioni oggettive non escludono l’obbligo di segnalazione alla UIF:
    1. quando l’operazione in contanti rientrante nei parametri delle Comunicazioni Oggettive sia collegata ad altre operazioni che facciano pensare ad una complessiva operatività sospetta;
    2. quando l’operazione in contanti rientrante nelle Comunicazioni Oggettive sia effettuata da clienti considerati ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  • La segnalazione di un’operazione sospetta non sostituisce la comunicazione oggettiva quindi non esonera dall’invio di quest’ultima

Le attività di vigilanza e ispezione di Banca d’Italia

I poteri di vigilanza della Banca d’Italia

I poteri di vigilanza in ambito bancario e finanziario attribuiti alla Banca d’Italia sono disciplinati all’interno del Testo Unico (TUB) in conformità con quando dichiarato dall’Unione Europea.

Gli obiettivi di tali compiti sono orientati ad una gestione degli intermediari finanziari basata sui criteri di stabilità, prudenza, correttezza e trasparenza.

È opinione diffusa che un sistema di vigilanza efficace deve basarsi su un controllo omogeneo per tutto il sistema finanziario (banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento).

I livelli di controllo

I livelli di controllo devono risultare graduali a seconda della loro profondità di analisi:

  • Innanzitutto, da intendersi come primo presidio, è necessario che ci siano regole chiare ed omogenee per tutti gli intermediari, indipendentemente dalle operazioni, dalle dimensioni dei soggetti coinvolti e dall’esposizione al rischio.
  • Il secondo presidio comporta una vigilanza specifica sui singoli intermediari ed è chiamata “Microprudenziale”. In sintesi, la Banca d’Italia (supportata dalla BCE) prevede in questo caso una vigilanza diversificata sugli intermediari finanziari in base alla loro rilevanza. La vigilanza avviene per tutti gli Enti considerati significativi, tenendo conto della loro situazione economica-patrimoniale, del loro rispetto al principio della prudenza, dell’adozione degli interventi di vigilanza e dei risultati degli stress test (queste valutazioni sono a carico dei Joint Supervisory Team – JST -, composti da personale della Banca d’Italia coordinati da un rappresentante della BCE e da un sub-coordinatore italiano).
  • Il terzo presidio riguarda i rischi che possono presentarsi nell’intero sistema finanziario, ed è chiamato “Macroprudenziale”. Tale vigilanza prevede il focus sul sistema nel suo complesso, sui meccanismi di amplificazione dei rischi dovuti a dipendenze rischiose tra gli intermediari vulnerabili (rapporto “cross-sectional”) e sulle fluttuazioni cicliche che tale sistema finanziario può avere (dimensione temporale dell’analisi macroprudenziale).

Alla base dei processi di vigilanza risiede anche l’importanza di tutte quelle regole volte a ridurre le minacce legate al riciclaggio dei profitti illeciti e al finanziamento del terrorismo.

A tal proposito, fondamentale è il ruolo del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI o Financial Action Task Force – FATF) che definisce protocolli standard per la lotta al riciclaggio.

In Italia basilari sono i decreti legislativi n. 109 e n. 231 del 2007 che disciplinano misure volte alla prevenzione dell’utilizzo dell’intero sistema bancario e finanziario per azioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con l’obiettivo di mantenere intatta l’integrità dell’intero sistema.

L’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche

La collaborazione attiva degli intermediari finanziari, tramite anche la Segnalazione di Operazioni Sospette, negli anni ha assunto principale importanza per garantire l’efficacia dell’intero sistema dell’antiriciclaggio.

Nel periodo temporale che va dal 2012 al 2013, l’attività di vigilanza delle Autorità ha generato un aumento delle segnalazioni, soprattutto quelle a bassa rilevanza informativa e finanziaria (tale aumento risulta concomitante ad alcuni interventi svolti dall’Autorità in termini di richieste di correzioni o sanzioni effettive). Infatti, nel trimestre successivo all’ispezione svolta dal comitato di Vigilanza e dall’UIF, si attesta un aumento del 18% delle Segnalazioni di Operazioni Sospette; ciò ha anche aumentato la probabilità che una Banca inoltri una segnalazione (+ 8%) dopo un’avvenuta ispezione. In sintesi, i dati evidenziati determinano come da un lato l’intervento di ispezione in sé generi un aumento delle segnalazioni e dall’altro come le ispezioni aumentino le segnalazioni di quelle Banche non del tutto “compliant” che tipicamente sono proprio quelle oggetto dei provvedimenti post ispezione.

I provvedimenti sanzionatori

In riferimento al decreto legislativo n. 72 del 2015 (che recepisce la direttiva UE/2013/36), sono stati rivisti i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia. La nuova disciplina prevede:

  • Le sanzioni amministrative possono essere inflitte alle società responsabili delle violazioni e anche alle persone fisiche (esponenti e dipendenti) al verificarsi di determinate condizioni.
  • Aumento delle sanzioni pecuniarie che riguardano il 10% del fatturato delle società responsabili e 5 milioni di euro per le persone fisiche.
  • Possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori anche di natura non patrimoniale, diversificando così anche la tipologia di sanzioni applicabili.

Quali strumenti utilizzare per essere compliant ad un’ispezione di Banca d’Italia

Proprio in questo scenario normativo, assumono ancor più importanza l’analisi e identificazione automatizzata delle movimentazioni sospette emergenti dal nuovo flusso informativo da inviare all’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

In tal senso, l’analisi delle eventuali operazioni sospette evidenziate dai sistemi di detection, è di supporto ad una miglior valutazione del rapporto con il soggetto, integrata ulteriormente da uno strumento di reporting che offre una dashboard completa per il monitoraggio costante. Quindi con la recente normativa, il processo di segnalazione a cui sono portati gli intermediari finanziari può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

  1. Analisi e diagnostica flussi
  2. Adempimenti normativi (xml)
  3. Detection
  4. Reporting

 Per ognuna di queste fasi, SADAS supporta gli intermediari finanziari al fine di adempiere in modo chiaro e trasparente agli obblighi di vigilanza. In particolar modo viene offerto una suite di prodotti modulabili secondo le esigenze specifiche dell’intermediario.

Infatti, per l’analisi/diagnostica flussi e adempimenti normativi, SADAS, come già evidenziato in un precedente articolo, propone SH_CO, per i nuovi sistemi di detection, il modulo integrabile è SH_Detection, mentre la necessità di un’attività di reporting potrà essere presa in carico da SH_Cash

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SH_CO

Funzionalità

Come già anticipato in un precedente articolo sulle Comunicazioni Oggettive, SADAS ha sviluppato il prodotto SH_CO per l’analisi – diagnostica flussi e per gli adempimenti normativi, al fine di ottenere:

  • Produzione flusso mensile per l’invio telematico attraverso il portale Infostat-UIF;
  • Gestione e visualizzazione del flusso prodotto;
  • Visualizzazione della serie storica dei flussi;
  • Produzione grafici per evidenziare l’andamento cliente/banca così da monitorare quello relativo all’utilizzo del contante;

Inoltre, SH_CO Comunicazioni Oggettive non si limita alla produzione del flusso secondo il dettato normativo, ma copre tutte le fasi del processo di creazione e arricchimento della segnalazione, consentendo di controllare sia i flussi prima dell’invio che di gestire i flussi prodotti.

Modalità di utilizzo

L’efficacia di SH_CO, risiede soprattutto nella sua modalità di utilizzo che lo rende facile da usare ma allo stesso tempo efficiente. Infatti, le performance elevate sono riconducibili ad una metodologia strutturata:

  • I dati in input sono legati alle operazioni in contante reale effettuate nel mese di riferimento a partire da 000 euro, a cui sono associati tutte le informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti.
  • Avendo come base i dati in input, lo strumento individua i soggetti, per codice fiscale, che nel mese di riferimento hanno effettuato operazioni in contanti per un totale a partire da 10.000 euro.
  • Dopo tale elaborazione, tenendo conto degli standard normativi, viene definito il flusso mensile associato.
  • Tale strumento è configurato al fine di poter produrre uno storico in automatico così da avere copie dei flussi con una storicità di almeno 5 anni.

Vantaggi e benefici per i soggetti esposti

Tenendo conto del variabile contesto normativo, gli intermediari finanziari hanno la necessità di dotarsi di uno strumento che permetta di rispondere in maniera repentina quanto adeguata agli obblighi di vigilanza. Per tale motivo, facendo riferimento alle sue funzionalità e metodi di utilizzo, SH_CO si propone come uno strumento flessibile in grado di rispondere ad obblighi diversificati tenendo conto della rilevanza di ciascun soggetto coinvolto.

I vantaggi di SH_CO sono:

  • Completa automazione del processo di produzione del flusso su base mensile;
  • Gestione del flusso prodotto e monitoraggio continuo dei clienti con movimentazioni di contante che rientrano nei parametri dettati dalla normativa
  • Storicizzazione dei flussi automaticamente configurata
  • Garanzia dell’autonomia dall’IT nella gestione del modulo una volta a regime
  • Aggiornamento continuo della soluzione in base alle eventuali nuove disposizioni della Banca d’Italia
  • Completa integrazione della suite antiriciclaggio SHERLOCK per l’arricchimento informativo dei flussi delle Comunicazioni Oggettive, con automatica individuazione degli alert.

SH_Detection

Funzionalità

Come abbiamo visto, con il provvedimento del 28 marzo 2019, l’UIF ha regolato il nuovo flusso che Banche, Poste, IP e IMEL devono fornire mensilmente al fine di contribuire al patrimonio informativo necessario per valutare la sospettabilità delle operazioni fatte dai clienti.

Del provvedimento in questione, fondamentale importanza assume l’Art 4. che regola il rapporto tra le Comunicazioni Oggettive e le Segnalazioni di Operazioni Sospette; infatti risulta necessaria l’attività di segnalazione automatica per le movimentazioni che presentano collegamenti con operazioni sospette e/o per i soggetti che hanno un profilo marcatamente anomalo.

SADAS, a tal proposito, per tutelare gli intermediari finanziari e per renderli in grado di adempiere in modo corretto e trasparente agli ulteriori compiti imposti dal provvedimento del 28 marzo, ha integrato il prodotto SH_CO con SH_Detection con nuove funzionalità:

  • Identificazione dei comportamenti anomali sulla movimentazione del contante dando una visione completa per soggetti o per indicatori nel mese di riferimento
  • Individuazione delle soglie di anomalia in base alle caratteristiche peculiari della clientela (profilo di rischio, codice SAE e ATECO, ecc.) dell’intermediario finanziario
  • Personalizzazione delle regole esistenti o nuove implementazioni secondo le esigenze della funzione AML
  • Analisi comparativa dell’operatività del soggetto rispetto a sé stesso nella serie storica e rispetto al segmento di soggetti con caratteristiche anagrafiche simili
  • Valutazione delle cause che hanno portato alla rilevazione degli indicatori associati ad uno specifico soggetto
  • Integrazione con WF_SOS per gestire le segnalazioni di operazioni sospette e creare i file XBRL da inviare alla UIF.

Modalità di utilizzo

L’Art. 4, regolando il rapporto tra le Comunicazioni Oggettive e le Segnalazioni di Operazioni Sospette, definisce anche le modalità di utilizzo, andando ad evidenziare i due casi in cui le CO non escludono o sostituiscono l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette:

  1. quando l’operazione in contanti sia collegata ad altre operazioni riconducibili ad una complessiva operatività sospetta;
  2. quando l’operazione in contanti rientrante nelle CO sia effettuata da soggetti ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tali casistiche permettono a SH_Detection di definire un insieme di regole volte a strutturare la fase di detection stabilendo i presupposti per innescare un SOS. Tali modalità di utilizzo permettono di integrare le comunicazioni oggettive con:

  • Analisi oggettiva della clientela, con informazioni sulle categorie speciali (PEP, TER, etc…) e la profilatura del rischio;
  • Analisi soggettiva della clientela, integrando le informazioni con le altre operazioni svolte dal cliente nel mese di competenza;
  • Definizione regole su base oggettiva o soggettiva per innescare degli alert per l’utente;

Vantaggi e benefici per i soggetti esposti

Tale prodotto sarà fondamentale per gli intermediari finanziari per definire e gestire la fase di detection, presentando notevoli benefici in termini di:

  • Visione completa e integrata di tutte le anomalie legate alla movimentazione del contante
  • Monitoraggio costante sul soggetto e sulla sua operatività
  • Conservazione e storicizzazione del patrimonio informativo
  • Garanzia di autonomia dall’IT della funzione AML
  • Integrazione automatica con banche dati esterne tramite Web Service (es: SGR Consulting, Word Check, Cerved, Compliance Check).
  • Manuale con linee guida e best practice per ulteriori analisi ad hoc

Infine, a completamento dell’intera procedura regolamentata dal provvedimento del 28 marzo 2019, SADAS, ha integrato SH_CO e SH_Detection, con SH_Cash ossia un modulo di reportistica necessario per avere un presidio sull’andamento dell’utilizzo dei contanti da parte della clientela.

In questo modo viene fornito agli intermediari finanziari anche uno strumento analitico in grado di attuare attività di monitoring e reporting progettato in base alle linee guida dei Quaderni antiriciclaggio di Banca d’Italia ed in grado di creare dashboard con andamenti aggiornati sulle relazioni cliente/contante.

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