Cessione del quinto dello stipendio, cosa cambia con la sentenza Lexitor – In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio come la sentenza dell’11 settembre 2019, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) relativa alla causa C-383/18 tra la Lexitor (società cessionaria di crediti) e SKOK-Santander-mBank, abbia influenzato il sistema creditizio italiano, nella fattispecie i finanziamenti erogati alla clientela “consumatori”, in caso di estinzione anticipata.

Vedremo successivamente perché la sentenza Lexitor impatta in particolare sui contratti di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio, quali sono i rischi in cui possono incorrere i soggetti coinvolti e quali soluzioni sono disponibili.

Nell’ambito dell’articolo, tratteremo i seguenti punti:

  • Cessione del quinto: cosa significa e come funziona
    • Le integrazioni della Legge finanziaria del 2005
    • I costi previsti
  • Contesto: Sentenza Corte di Giustizia Europea, il caso “Lexitor”
    • La rilevanza nell’ambito della cessione del quinto dello stipendio
  • Interpretazione e lacune legislative
    • La pronuncia della CGUE
    • La Decisione del Collegio di Coordinamento
    • La Pronuncia di Banca d’Italia
  • La soluzione SADAS a tutela e supporto degli istituti creditizi
    • FAIR CQS
    • La partnership con Simmetrix

Cessione del quinto dello stipendio sentenza Lexitor

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Cessione del quinto: cosa significa e come funziona

Prima di analizzare nel dettaglio la sentenza europea è necessario capire cosa significa e come funziona tale prodotto finanziario.

La cessione del quinto è da considerarsi a tutti gli effetti un prestito/finanziamento personale (a breve/medio termine) le cui rate vengono rimborsate trattenendo fino ad un massimo del quinto dello stipendio o pensione del richiedente (20% del percepito netto).
Tale prodotto creditizio trova le sue origini nella seconda metà del 1800 come privilegio riservato esclusivamente ai dipendenti statali.

La disciplina domestica dei contratti di Cessione del Quinto dello Stipendio risale al 1950 ed era originariamente contenuta nel Testo Unico DPR 180/1950. Pur con diverse modifiche successive, il Testo Unico rimane la base dell’inquadramento legislativo di questa forma di prestito personale.

Le integrazioni della Legge finanziaria del 2005

La Legge finanziaria del 2005 (attraverso le Leggi 311/2005 e 80/2005), ha però integrato la disciplina della cessione del quinto dello stipendio, ampliando da un lato la categoria di soggetti richiedenti il finanziamento e dall’altro le modalità per richiederlo (ad esempio enti preposti quali istituti bancari, Inps, Inpdap ecc.)

Nello specifico, possono chiedere la cessione del quinto:

  • I dipendenti pubblici e statali
  • I dipendenti privati
  • I pensionati

(La cessione del quinto può essere richiesta anche da dipendenti a tempo determinato, a patto che il piano di rientro del prestito non superi la data ultima del contratto).

I costi previsti

Nell’ottica di comprendere al meglio la sentenza della CGUE, è opportuno richiamare quali siano i costi, sotto forma di interessi, commissioni e spese, tipicamente previsti in un finanziamento sotto forma di cessione del quinto:

  • TAN (Tasso Annuo Nominale)
  • TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
  • Spese d’istruttoria per la copertura e gestione della richiesta di finanziamento
  • Spese assicurative (il prestito con cessione del quinto dello stipendio è assistito obbligatoriamente per legge da coperture assicurative a garanzia del rischio vita e impiego del cliente, ai sensi dell’articolo 54 del DPR 180/1950)
  • Commissioni bancarie (remunerazione dei diversi soggetti coinvolti nel processo di origination e distribuzione: istituto erogante, eventuale intermediario finanziario, eventuale mediatore creditizio, ecc.)

Tali costi, come vedremo in seguito, saranno fondamentali per interpretare i riferimenti normativi legati alla sentenza dell’11 settembre 2019.

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Contesto: Sentenza Corte di Giustizia Europea, il caso “Lexitor”

Con la Pronuncia “Lexitor”, dell’11 settembre 2019, la CGUE ha sovvertito la prassi, consolidatasi negli ultimi anni nel settore finanziario, secondo la quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente avrebbe avuto diritto alla retrocessione dei cosiddetti costi “recurring” (ricorrenti, proporzionali alla durata del finanziamento) ma non anche dei costi “upfront” (istantanei).

La CGUE ha infatti stabilito che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla retrocessione di tutti i costi del credito, a norma dell’art. 16 comma 1 della Direttiva 2008/48/CE (Credito ai Consumatori) da rimborsarsi secondo il criterio proporzionale, equiparando quindi i costi istantanei a quelli ricorrenti.

La rilevanza nell’ambito della cessione del quinto dello stipendio

La sentenza Lexitor è applicabile a tutti i finanziamenti nei confronti della clientela consumatori, ma assume particolare rilevanza per le banche e istituti di finanziamento nell’ambito della cessione del quinto dello stipendio/pensione per due particolari motivi:

  • l’entità delle commissioni up front è tipicamente elevata, a fronte di un TAN tendenzialmente ridotto. Ciò accade, in particolare, perché i finanziamenti sotto forma di CQS vengono tipicamente collocati con il ricorso a reti di mediatori creditizi, che vengono remunerate tramite compenso “una tantum” che costituisce una quota parte significativa dei costi up front  Inoltre, come accennato in precedenza, i contratti di cessione del quinto richiedono obbligatoriamente una polizza assicurativa in caso di morte o perdita del lavoro, il cui premio incide significativamente sul costo effettivo totale del finanziamento (espresso dal TAEG).
  • la frequenza dei rinnovi è molto elevata nella prassi.

Interpretazione e lacune legislative

La Sentenza della Corte di Giustizia ha creato un punto di rottura nella prassi consolidatasi, sulla scorta degli orientamenti tracciati dall’Arbitro Bancario e Finanziario e dalla Banca d’Italia, nel settore del credito, in merito alla restituzione degli oneri nel caso di estinzione anticipata dei finanziamenti destinati alla clientela consumatori.

In particolare, precedentemente alla Sentenza Lexitor, l’ABF si era espresso affermando che il cliente avrebbe avuto diritto al rimborso esclusivamente degli oneri recurring e secondo il criterio proporzionale “pro rata temporis” (a esempio, se un contratto di 10 anni viene estinto dopo 4 anni, il cliente ha diritto alla restituzione del 60% degli oneri recurring) ma non anche degli oneri up-front. Avrebbe avuto, di contro, diritto alla retrocessione anche di questi ultimi, e sempre applicando il criterio di rimborso proporzionale, solo in presenza di un contratto stipulato con il cliente in maniera non chiara e/o non corretta.

La pronuncia della CGUE

La CGUE, con la citata Pronuncia dell’11 settembre 2019, ha invece stabilito che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla retrocessione di tutti i costi del credito, da rimborsarsi secondo il criterio proporzionale, equiparando quindi i costi istantanei a quelli ricorrenti.

La sentenza Lexitor non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, ma vincola solamente gli istituti di credito ad usare una regola di proporzionalità in base alla durata residua del contratto, sia se si parli di costi up front che recurring.

La Decisione del Collegio di Coordinamento

L’ABF, con Decisione del Collegio di Coordinamento del 17 dicembre 2019, ha recepito il principio di proporzionalità della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, indicando però un criterio “misto” per la rimborsabilità, differenziato in base alla tipologia di onere (istantaneo/ricorrente).

Ha stabilito che per i costi ricorrenti il rimborso è determinato in base al criterio “pro rata temporis”, fornendo poi una indicazione del “criterio preferibile” per il computo dei costi istantanei che corrisponde a quello applicato al rimborso degli interessi (c.d. criterio della “curva di interessi”). In tal modo si tiene conto da un lato del criterio di proporzionalità e dall’altro della differenza ontologica di questi costi rispetto a quelli recurring.

Nel dettaglio il Collegio di Coordinamento si è pronunciato mediante la già menzionata Decisione:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

La Pronuncia di Banca d’Italia

Anche Banca d’Italia, con Comunicazione agli intermediari del 4 dicembre 2019, si è pronunciata stabilendo che:

  • riguardo ai nuovi contratti di credito al consumatore (inclusi quelli della cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato, gli istituti bancari devono garantire la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi esclusi le imposte;
  • nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamento in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale tenendo conto di tutti i costi a prescindere dalla loro natura, escluse le imposte. In merito ai cost up front, la Banca d’Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso che dovrà necessariamente essere caratterizzato da un criterio di proporzionalità rispetto alla durata.

La soluzione SADAS a tutela degli istituti creditizi

Tutte le banche e le società finanziarie esposte alla sentenza Lexitor e che offrono prodotti sulla cessione del quinto dello stipendio, avranno l’esigenza di uno strumento che, previa analisi degli elementi essenziali dei contratti, dovrà essere in grado di calcolare:

  • relativamente al portafoglio in essere, l’entità complessiva del potenziale danno economico corrispondente all’ammontare dei compensi da restituire alla clientela in caso di rimborso anticipato di contratti in vigore;
  • relativamente ai contratti estinti anticipatamente, l’importo totale degli oneri, ulteriori rispetto a quelli che sono stati già eventualmente rimborsati alla clientela, che potrebbero essere richiesti a seguito di reclamo basato sul principio della Sentenza Lexitor
  • relativamente ai nuovi contratti, i diversi impatti economici, associando ai nuovi finanziamenti diversi possibili schemi commissionali.

Proprio in questo ambiguo contesto legislativo e giurisprudenziale, SADAS propone FAIR CQS appositamente pensato a supporto di banche e intermediari finanziari, un applicativo che prevede funzionalità che rispondono alle esigenze sopra descritte.

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FAIR CQS

Si pone all’interno della Suite Fair dei prodotti Sadas, grazie ad un avanzato sistema di calcolo e simulazione permetterà di determinare l’entità degli oneri che potrebbero essere oggetto di rimborso nel caso di estinzione anticipata di finanziamento nella forma di cessione del quinto dello stipendio, tenendo conto delle varie interpretazioni derivanti dalla Sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019.

Le funzionalità di FAIR CQS consentono di effettuare:

  • Calcolo degli oneri dovuti al cliente sul portafoglio in essere in caso di estinzione anticipata
  • Calcolo degli oneri dovuti al cliente sui contratti estinti, con individuazione del delta tra quanto restituito e quanto dovuto
  • Simulazione degli oneri rimborsabili al cliente mediante l’utilizzo di diversi criteri di calcolo derivanti dalle differenti interpretazioni della Pronuncia della Corte di Giustizia Europea
  • Creazione simulata di nuovi contratti di cessione del quinto, secondo le esigenze del cliente con conseguente simulazione dei diversi impatti economici associati ai diversi possibili schemi commissionali
  • Estrazione dati con creazione di dashboard navigabili o in formato Excel/Pdf

La partnership con Simmetrix

Il prodotto FAIR CQS nasce grazie alla collaborazione con Simmetrix Srl che vanta un’esperienza pluriennale nella consulenza al settore degli intermediari finanziari.

Grazie all’esperienza in ambito finanziario di Simmetrix e alla tecnologia proprietaria Sadas Engine, Sadas si propone quindi di fornire uno strumento ai vari istituti creditizi per tutelarsi da eventuali reclami mossi dalla clientela conseguenti alla Pronuncia della CGUE sul caso Lexitor.

Fair CQS offre all’utente i seguenti vantaggi:

  • Immediata individuazione del potenziale danno a carico della società in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
  • Rapida e facile ricerca dei vari contratti di CQS.
  • Possibilità di effettuare simulazioni al fine di individuare e prevenire situazioni anomale.
  • Supporto all’istruttoria a seguito di reclami e/o contenziosi.

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